Legge di guerraSez. 4a

Art. 265

Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.

In vigore dal 30 set 1938
In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-265

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Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo. (Art. 265 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo