Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 265
Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.
In vigore dal 30 set 1938
In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-265