Art. 265 · Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.
Legge di guerraSez. 4a

Art. 265

261 / 403

Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.

In vigore dal 30 set 1938
In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-265