Legge di guerraSez. 4a

Art. 269

Distruzione di nave catturata da aeromobili.

In vigore dal 30 set 1938
La nave neutrale catturata da un aeromobile e soggetta a confisca può, osservate le disposizioni dell', essere distrutta soltanto se l'aeromobile catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può scortarla, nè altrimenti avere certezza che la nave si rechi nel porto designato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-269

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