Legge di guerra›Sez. 5a
Art. 274
Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali.
In vigore dal 30 set 1938
Se un aeromobile civile neutrale è fermato, si applicano le seguenti disposizioni:
1° i componenti l'equipaggio, se sono sudditi neutrali e non prestano servizio per il nemico, sono rilasciati;
2° i passeggeri sono subito rilasciati, a meno che l'interesse militare esiga che il rilascio sia differito.
Se l'aeromobile civile neutrale è colpevole di assistenza ostile, l'equipaggio è fatto prigioniero di guerra. Lo stesso trattamento si applica ai passeggeri, i quali durante il volo, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-274