Art. 274 · Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali.
Legge di guerraSez. 5a

Art. 274

280 / 403

Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali.

In vigore dal 30 set 1938
Se un aeromobile civile neutrale è fermato, si applicano le seguenti disposizioni: 1° i componenti l'equipaggio, se sono sudditi neutrali e non prestano servizio per il nemico, sono rilasciati; 2° i passeggeri sono subito rilasciati, a meno che l'interesse militare esiga che il rilascio sia differito. Se l'aeromobile civile neutrale è colpevole di assistenza ostile, l'equipaggio è fatto prigioniero di guerra. Lo stesso trattamento si applica ai passeggeri, i quali durante il volo, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
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