Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 270
Doveri in caso di distruzione di aeromobile catturato.
In vigore dal 30 set 1938
In caso di distruzione di un aeromobile catturato, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.
Storico versioni
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