Legge di guerraSez. 4a

Art. 271

Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.

In vigore dal 30 set 1938
L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e l'aeromobile e la merce posteriormente catturati sono rilasciati. La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-271

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Cessazione dell'esercizio del diritto di preda. (Art. 271 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo