Legge di guerra›Sez. 5a
Art. 273
Prigionieri di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Se un aeromobile militare nemico è catturato, le persone che si trovano a bordo sono fatte prigionieri di guerra.
Se un aeromobile civile, appartenente allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica, è catturato, i componenti l'equipaggio sono fatti prigionieri di guerra. I componenti l'equipaggio, sudditi di uno Stato neutrale, che non siano al servizio dello Stato nemico, possono essere rilasciati, se promettono formalmente per iscritto di non più servire a bordo di un aeromobile nemico, durante la guerra.
I passeggeri sono subito rilasciati, a meno che interessi militari esigano che il rilascio sia differito.
Può essere fatto prigioniero di guerra qualsiasi componente l'equipaggio o passeggero, il quale, durante il volo, abbia compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-273