Legge di guerraSez. 5a

Art. 273

Prigionieri di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Se un aeromobile militare nemico è catturato, le persone che si trovano a bordo sono fatte prigionieri di guerra. Se un aeromobile civile, appartenente allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica, è catturato, i componenti l'equipaggio sono fatti prigionieri di guerra. I componenti l'equipaggio, sudditi di uno Stato neutrale, che non siano al servizio dello Stato nemico, possono essere rilasciati, se promettono formalmente per iscritto di non più servire a bordo di un aeromobile nemico, durante la guerra. I passeggeri sono subito rilasciati, a meno che interessi militari esigano che il rilascio sia differito. Può essere fatto prigioniero di guerra qualsiasi componente l'equipaggio o passeggero, il quale, durante il volo, abbia compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-273

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Prigionieri di guerra. (Art. 273 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo