Legge di guerraSez. 4a

Art. 268

Distruzione di aeromobile neutrale catturato.

In vigore dal 30 set 1938
L'aeromobile civile neutrale catturato è soggetto a confisca perché colpevole di assistenza ostile nei casi preveduti dall', o perché sprovvisto di contrassegni esteriori di nazionalità, o perché munito di falsi contrassegni, può essere distrutto, se la sua conservazione può compromettere la sicurezza delle forze combattenti, ovvero ostacolare le operazioni nelle quali esse sono impegnate. In ogni altro caso, l'aeromobile non può essere distrutto, se non quando sussistano necessità militari di estrema urgenza, che non permettano all'autorità militare di rilasciarlo o di rinviarlo al tribunale delle prede per il giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-268

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Distruzione di aeromobile neutrale catturato. (Art. 268 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo