Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 266
262 / 403Perdita per forza maggiore.
In vigore dal 30 set 1938
Se l'aeromobile catturato si perde per forza maggiore, il comandante dell'aeromobile catturante, o l'autorità cui è affidato l'aeromobile catturato, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sull'aeromobile stesso.
Storico versioni
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