Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 252
Trasferimento di proprietà della merce nemica.
In vigore dal 30 set 1938
La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprietà della merce stessa avvenuto, dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.
Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprietà della merce, questa si considera neutrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-252