Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 262
258 / 403Formalità della visita.
In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili militari e ogni autorità militare possono, in qualsiasi momento, sottoporre a visita gli aeromobili civili nemici, ordinando loro, ove occorra, di discendere in località idonea, ragionevolmente accessibile.
La disposizione del comma precedente si applica anche per gli aeromobili civili neutrali, che sorvolano il territorio dello Stato o quello nemico occupato dalle forze armate italiane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-262