Legge di guerraTitolo V

Art. 287

Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici.

In vigore dal 30 set 1938
Nell'esercizio dei poteri conferiti dagli a 286, deve tenersi conto delle ragioni di umanità e delle particolari condizioni personali e familiari, che ricorrano a favore del suddito nemico, e, specialmente, della tarda età, dello stato di salute e della circostanza che i figli prestino servizio militare nelle forze armate dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-287

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Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici. (Art. 287 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo