Legge di guerra›Titolo V
Art. 287
336 / 403Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici.
In vigore dal 30 set 1938
Nell'esercizio dei poteri conferiti dagli a 286, deve tenersi conto delle ragioni di umanità e delle particolari condizioni personali e familiari, che ricorrano a favore del suddito nemico, e, specialmente, della tarda età, dello stato di salute e della circostanza che i figli prestino servizio militare nelle forze armate dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-287