Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 293
41 / 403Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca.
In vigore dal 30 set 1938
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, e salvo che la legge stabilisca altrimenti, può essere disposto con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-293