Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 301
49 / 403Deposito di titoli sottoposti a sequestro.
In vigore dal 30 set 1938
I titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro devono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-301