Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 294
42 / 403Requisizione dei beni nemici.
In vigore dal 30 set 1938
I beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-294