Legge di guerra›Titolo V
Art. 290
339 / 403Inammissibilità di ricorso.
In vigore dal 30 set 1938
Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non è ammesso ricorso giurisdizionale, nè ricorso straordinario al Re.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-290