Art. 280 · Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.
Legge di guerraTitolo V

Art. 280

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Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva. Qualora una persona di nazionalità nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.
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