Legge di guerra›Capo III
Art. 57
69 / 403Limiti dei poteri dell'autorità occupante.
In vigore dal 30 set 1938
Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell', del primo comma dell' e quelle dell'.
È vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, può essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealtà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-57