Art. 57 · Limiti dei poteri dell'autorità occupante.
Legge di guerraCapo III

Art. 57

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Limiti dei poteri dell'autorità occupante.

In vigore dal 30 set 1938
Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell', del primo comma dell' e quelle dell'. È vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, può essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealtà.
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