Legge di guerra›Capo III
Art. 54
66 / 403Territori nemici occupati.
In vigore dal 30 set 1938
Si considerano occupati i territori nemici, sui quali l'autorità militare dello Stato è di fatto stabilita e in condizione di esercitarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-54