Art. 40 · Bombardamento di obiettivi militari.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 40

143 / 403

Bombardamento di obiettivi militari.

In vigore dal 30 set 1938
È lecito il bombardamento diretto contro obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e, in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonché i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atti a essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.
Storico versioni

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