Art. 31 · Disposizioni generali.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 31

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Disposizioni generali.

In vigore dal 30 set 1938
Quando si tratti di fatti costituenti spionaggio, commessi da stranieri nella zona delle operazioni, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-31