Legge di guerraCapo III

Art. 17

Facoltà di emanare bandi.

In vigore dal 30 set 1938
Il comandante supremo ha facoltà di emanare bandi. La facoltà di emanare bandi può essere delegata dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità terrestri, navali, aeronautiche o di piazze forti. La facoltà di emanare bandi spetta di diritto ai comandanti indicati nel comma precedente, i quali non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo. In questo caso, se più forze armate cooperano alle operazioni, la facoltà di emanare bandi spetta all'autorità, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse. I bandi, emanati a norma dei commi precedenti, hanno valore di legge nella zona delle operazioni e nei limiti del comando dell'ufficiale che li ha emanati. Restano fermi i maggiori poteri attribuiti al comandante supremo, relativamente alla emanazione dei bandi, dalla legge penale militare di guerra.
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Facoltà di emanare bandi. (Art. 17 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo