Legge di guerra›Capo II
Art. 13
Navi e aeromobili in stato di guerra.
In vigore dal 30 gen 1941
Le navi e gli aeromobili sono considerati in stato di guerra, qualunque sia il luogo ove si trovano, a partire dal giorno in cui ne è stata ordinata la mobilitazione, o comunque dal giorno in cui sono destinati a operazioni di guerra.
La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-13