Legge di guerraCapo II

Art. 13

Navi e aeromobili in stato di guerra.

In vigore dal 30 gen 1941
Le navi e gli aeromobili sono considerati in stato di guerra, qualunque sia il luogo ove si trovano, a partire dal giorno in cui ne è stata ordinata la mobilitazione, o comunque dal giorno in cui sono destinati a operazioni di guerra. La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-13

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Navi e aeromobili in stato di guerra. (Art. 13 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo