Legge di guerraCapo II

Art. 12

Territorio occupato.

In vigore dal 30 set 1938
Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato in stato di guerra. Lo stato di guerra è notificato alla popolazione dal comandante delle forze occupanti nei modi da esso stabiliti, e, rispetto a detta popolazione, ha inizio dal momento della notificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Territorio occupato. (Art. 12 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo