Legge di guerra›Capo II
Art. 11
Dichiarazione dello stato di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Con il provvedimento, con il quale è ordinata l'applicazione delle disposizioni di questa legge, o con altro separato, può essere dichiarato in stato di guerra, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra e a ogni altro effetto di legge, tutto il territorio, al quale si estende l'applicazione delle disposizioni suddette, o una o più parti di esso.
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