Legge di guerraTitolo ICapo I

Art. 10

Autorità competente a ordinare la rappresaglia o la ritorsione.

In vigore dal 30 set 1938
La rappresaglia o la ritorsione è ordinata con provvedimento del Duce o dell'autorità da questo delegata. Gli atti di rappresaglia o di ritorsione, in quanto consistano in operazioni belliche, possono essere disposti anche dal comandante supremo, o, quando sia necessaria un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comandante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-10

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