Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 10
Autorità competente a ordinare la rappresaglia o la ritorsione.
In vigore dal 30 set 1938
La rappresaglia o la ritorsione è ordinata con provvedimento del Duce o dell'autorità da questo delegata.
Gli atti di rappresaglia o di ritorsione, in quanto consistano in operazioni belliche, possono essere disposti anche dal comandante supremo, o, quando sia necessaria un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comandante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-10