Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 9
Ritorsione.
In vigore dal 30 set 1938
L'osservanza di norme giuridiche emanate indipendentemente da obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di ritorsione, nei confronti del belligerante nemico, che non si conformi a principi analoghi a quelli ai quali si ispirane dette norme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-9