Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 6
Persone di nazionalità nemica.
In vigore dal 30 set 1938
Sotto la denominazione di persone di nazionalità nemica questa legge comprende le persone fisiche considerate sudditi nemici a norma dell' e le persone giuridiche considerate di nazionalità nemica a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-6