Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 2
Territorio dello Stato.
In vigore dal 30 set 1938
Agli effetti di questa legge, per territorio dello Stato si intende qualsiasi territorio comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano, comprese le acque territoriali con il loro fondo marino e lo spazio aereo sovrastante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-2