Legge di guerraTitolo ICapo I

Art. 3

Suddito nemico.

In vigore dal 30 gen 1941
Agli effetti di questa legge, è considerato suddito nemico: 1° Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero 2° colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato; 3° l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico, o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalità nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico; 4° la moglie di colui che è considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge, possieda la nazionalità italiana.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-3

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