Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 3
Suddito nemico.
In vigore dal 30 gen 1941
Agli effetti di questa legge, è considerato suddito nemico:
1° Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero
2° colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato;
3° l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico, o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalità nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico;
4° la moglie di colui che è considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge, possieda la nazionalità italiana.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-3