Legge di guerraTitolo ICapo I

Art. 8

Rappresaglia.

In vigore dal 30 set 1938
L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi. La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa. Non può essere sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-8

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