Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 7
Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalità nemica.
In vigore dal 30 gen 1941
Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell' di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalità dello Stato nemico.
Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-7