Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 4
Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.
In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:
1° a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge;
2° a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-4