Legge di guerraTitolo ICapo I

Art. 4

Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano: 1° a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge; 2° a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente. (Art. 4 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo