Art. 4 · Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.
Legge di guerraTitolo ICapo I

Art. 4

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Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano: 1° a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge; 2° a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-4