Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 1
Comandante supremo.
In vigore dal 30 set 1938
ALLEGATO A.
LEGGE DI GUERRA
.
(Comandante supremo).
Agli effetti di questa legge, è comandante supremo colui che è investito del comando di tutte le forze armate operanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-1