Legge di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 5
Nazionalità delle persone giuridiche.
In vigore dal 30 set 1938
Agli effetti di questa legge, le persone giuridiche sono considerate di nazionalità nemica:
1° quando posseggano la nazionalità dello Stato nemico a termini delle leggi di questo;
2° quando in esse abbiano comunque interessi prevalenti sudditi nemici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-5