Legge di guerraTitolo ICapo I

Art. 5

Nazionalità delle persone giuridiche.

In vigore dal 30 set 1938
Agli effetti di questa legge, le persone giuridiche sono considerate di nazionalità nemica: 1° quando posseggano la nazionalità dello Stato nemico a termini delle leggi di questo; 2° quando in esse abbiano comunque interessi prevalenti sudditi nemici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-5

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