Legge di guerraCapo III

Art. 15

Zona delle operazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Il Comandante supremo, con provvedimento da notificarsi alla popolazione nei modi in esso stabiliti, determina quale parte del territorio in stato di guerra è zona delle operazioni. Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato zona delle operazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-15

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Art. 15 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'. — Zona delle operazioni. | Portale Normativo