Art. 12 · Territorio occupato.
Legge di guerraCapo II

Art. 12

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Territorio occupato.

In vigore dal 30 set 1938
Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato in stato di guerra. Lo stato di guerra è notificato alla popolazione dal comandante delle forze occupanti nei modi da esso stabiliti, e, rispetto a detta popolazione, ha inizio dal momento della notificazione.
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