Legge di guerra›Capo II
Art. 12
12 / 403Territorio occupato.
In vigore dal 30 set 1938
Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato in stato di guerra.
Lo stato di guerra è notificato alla popolazione dal comandante delle forze occupanti nei modi da esso stabiliti, e, rispetto a detta popolazione, ha inizio dal momento della notificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-12