Art. 19 · Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione.
Legge di guerraCapo IV

Art. 19

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Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può ordinarsi che siano sottoposti: 1° a visto preventivo dell'autorità politica ogni pubblicazione eseguita con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione; 2° a censura o a controllo la corrispondenza postale e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie. La corrispondenza degli agenti diplomatici e consolari è regolata dalle disposizioni vigenti e dalle altre che possono essere emanate con il decreto Reale indicato nel comma precedente, o con altro successivo.
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