Legge di guerra›Capo II
Art. 14
14 / 403Cessazione dello stato di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
La cessazione, generale o parziale, dello stato di guerra è dichiarata dalla stessa autorità e con le stesse forme stabilite per ordinare la cessazione dell'applicazione di questa legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-14