Legge di guerraTitolo VI

Art. 338

Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenze.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque trasmette o trasporta corrispondenze, in modi non consentiti dalla legge, allo scopo di sottrarle alla censura, che sia stata disposta a norma del numero 2° dell', è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.
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Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenze. (Art. 338 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo