Legge di guerra›Titolo VI
Art. 338
Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenze.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque trasmette o trasporta corrispondenze, in modi non consentiti dalla legge, allo scopo di sottrarle alla censura, che sia stata disposta a norma del numero 2° dell', è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-338