Legge di guerra›Capo III
Art. 333
Risoluzione di contratti.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Duce, possono essere emanate disposizioni per la risoluzione dei contratti conchiusi anteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, in quanto la loro esecuzione importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti.
Con decreto del Duce, può essere disposta la risoluzione di altri contratti, conchiusi da persone di nazionalità italiana, nei quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di nazionalità nemica, qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-333