Legge di guerraCapo III

Art. 328

Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Salva la disposizione dell', è vietato, alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici a qualunque titolo, verso persone di nazionalità nemica che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni, diverso da quello preveduto dall'articolo seguente. Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica alle persone di nazionalità italiana, che si trovino in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.
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Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica. (Art. 328 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo