Legge di guerraSez. 3a

Art. 323

Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali.

In vigore dal 30 gen 1941
Le attribuzioni demandate dalle disposizioni di questo capo al Ministro delle finanze possono essere conferite, in tutto o in parte, con decreto Reale, a organi speciali, dei quali il decreto stesso determina la costituzione e il funzionamento. Con eguale provvedimento possono essere istituiti speciali organi giurisdizionali per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo suindicato. Lo stesso provvedimento stabilisce i termini e le condizioni per ricorrere e le relative norme di procedura. Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma è ammesso per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorità competente. Se è competente l'autorità giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-323

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Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali. (Art. 323 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo