Legge di guerra›Capo III
Art. 324
Divieto di commercio con il nemico.
In vigore dal 30 set 1938
A chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle persone di nazionalità italiana, che si trovino fuori del territorio nemico e di quello occupato dalle forze armate nemiche, è vietata ogni attività considerata come commerciale dalla legge italiana:
1° con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupate dalle forze armate nemiche;
2° con le persone di nazionalità nemica, che si trovino in territorio neutrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-324