Legge di guerraCapo III

Art. 329

Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Le persone di nazionalità italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalità nemica, che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, qualora versino o consegnino all'istituto indicato nell' quanto è da loro dovuto. In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-329

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