Legge di guerraCapo III

Art. 331

Deroga al divieto di pagamento.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Duce, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.
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Deroga al divieto di pagamento. (Art. 331 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo