Legge di guerra›Capo III
Art. 331
Deroga al divieto di pagamento.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Duce, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-331