Legge di guerra›Capo III
Art. 331
86 / 403Deroga al divieto di pagamento.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Duce, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.
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